LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

da | Mag 11, 2021 | Fiscale, Primo Piano

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio beneficiano di importanti agevolazioni fiscali, sia quando si effettuano sulle singole unità abitative, sia quando riguardano lavori su parti comuni di edifici condominiali.

E’ possibile usufruire della detrazione al 50% delle spese sostenute con un limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità Immobiliare.

L’agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute nell’anno, secondo il criterio di cassa, e va suddivisa fra tutti i contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi.

La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi.

Chi ha diritto alla detrazione?

Hanno diritto alla detrazione purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture:

  • I proprietari o nudi proprietari, inquilini o comodatari e i titolari di un diritto reale di godimento
  • Il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado)
  • Il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge

Se è stato stipulato un contratto preliminare di vendita (compromesso), l’acquirente dell’immobile ha diritto all’agevolazione se:

  • è stato immesso nel possesso dell’immobile
  • esegue gli interventi a proprio carico
  • è stato registrato il compromesso entro la data di presentazione della dichiarazione
  • dei redditi in cui si fa valere la detrazione.

Può richiedere la detrazione anche chi esegue in proprio i lavori sull’immobile, limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati.

Quali sono gli interventi oggetto di detrazione?

Sono oggetto di detrazione su singole unità abitative i lavori di:

  • manutenzione straordinaria (esempio: miglioramento servizi igienici, costruzioni di scale interne)
  • restauro e risanamento conservativo (esempio: apertura di finestre per esigenze di aerazione)
  • ristrutturazione edilizia (esempio: realizzazione di una mansarda o di un balcone)

Non sono ammessi al beneficio fiscale delle detrazioni gli interventi di manutenzione ordinaria (spettanti solo per i lavori condominiali).

Ad esempio per interventi di rifacimento intonaci interni e tinteggiatura effettuate da un pittore su singole unità abitative non posso beneficiare della detrazione a meno che questa tipologia di interventi non facciano parte di un intervento più vasto di ristrutturazione.

Sono ammessi anche gli Interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, eliminazione delle barriere architettoniche, adozione di misure antisismiche, Bonifica dell’amianto e opere per evitare infortuni domestici.

Quali adempimenti occorrono per fruire della detrazione?

Per fruire della detrazione è necessario effettuare alcuni adempimenti:

  • I pagamenti devono essere effettuati con bonifico bancario o postale da cui risultino: causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del Dpr 917/1986) è più semplice di quanto si pensi in quanto la banca e la posta mettono a disposizione del contribuente dei modelli prestampati che operano la trattenuta
  • Codice fiscale del beneficiario della detrazione
  • Codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento
  • Comunicazione all’Azienda Sanitaria Locale ove previsto
  • Comunicazione di inizio lavori al Comune solo per i lavori che non rientrano nell’edilizia libera

Nel caso di Bonifico errato diverso da quello «dedicato» la detrazione spetta comunque. Occorre, però, che l’impresa attesti che il corrispettivo ricevuto è stato imputato correttamente a reddito (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà)

Quali sono i casi particolari?

VENDITA DELL’IMMOBILE

Se l’immobile sul quale è stato eseguito l’intervento di recupero edilizio è venduto prima che sia trascorso l’intero periodo per fruire dell’agevolazione, il diritto alla detrazione delle quote non utilizzate è trasferito, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente dell’unità immobiliare (se persona fisica).
Tuttavia, in assenza di specifiche indicazioni nell’atto di compravendita, il beneficio viene automaticamente trasferito all’acquirente dell’immobile.

IMMOBILE IN USUFRUTTO

In caso di costituzione del diritto di usufrutto, le quote di detrazione non fruite non si trasferiscono all’usufruttuario, ma rimangono al nudo proprietario.

IMMOBILE IN EREDITÀ

In caso di decesso dell’avente diritto, la detrazione non fruita in tutto o in parte è trasferita, per i rimanenti periodi d’imposta, esclusivamente all’erede o agli eredi che conservano la “detenzione materiale e diretta dell’immobile”.

La condizione della detenzione del bene deve sussistere non soltanto per l’anno di accettazione dell’eredità ma anche per ciascun anno per il quale si vuole fruire delle residue rate di detrazione.

FINE LOCAZIONE O COMODATO

La cessazione dello stato di locazione o comodato non fa venir meno il diritto all’agevolazione dell’inquilino o del comodatario che ha eseguito gli interventi, il quale continuerà a fruire della detrazione fino alla conclusione del periodo di godimento

PAGAMENTO EFFETTUATO TRAMITE UNA SOCIETA’ FINANZIARIA

Se i lavori sono stati pagati da una società finanziaria che ha concesso un finanziamento al contribuente, quest’ultimo potrà ugualmente richiedere l’agevolazione, in presenza degli altri presupposti, a condizione che:

  • La società che concede il finanziamento paghi l’impresa che ha eseguito i lavori con bonifico bancario o postale da cui risultino tutti i dati previsti dalla legge
  • Il contribuente sia in possesso della ricevuta del bonifico effettuato dalla società finanziaria al fornitore della prestazione.
  • Ai fini della detrazione, l’anno di sostenimento della spesa sarà quello di effettuazione del bonifico da parte della finanziaria.