ROTTAMAZIONE CARTELLE EQUITALIA

da | Feb 3, 2017 | Imprese, Primo Piano

Con il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017 (D.L. n. 193/2016) è possibile definire in via agevolata i ruoli affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2016, mediante il pagamento integrale, anche dilazionato delle somme maturate a favore dell’agente della riscossione, a titolo di:
– capitale e interessi;
– aggio e rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.

Non è, invece, dovuto il pagamento di:
– sanzioni;
– interessi di mora;
– sanzioni e somme aggiuntive dovute sui contributi previdenziali.

Possono essere oggetto della rottamazione anche le cartelle per le quali è già in corso un piano di rateazione, a condizione però che risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016.

Per accedere alla rottamazione, il contribuente presenta un’istanza all’agente della riscossione (modello DA1) entro il 31 marzo 2017, nella quale indicare, tra l’altro, la modalità di pagamento scelta, nonché l’impegno a rinunciare ad eventuali giudizi pendenti.

Equitalia comunica ai contribuenti, entro il 31 maggio 2017, l’ammontare complessivo delle somme dovute, quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

Il pagamento può essere effettuato integralmente entro luglio 2017 o in forma rateale, nel massimo di 5 rate di pari ammontare (3 rate nel 2017 nei mesi di luglio, settembre e novembre e 2 nel 2018 nei mesi di aprile e settembre) sulle quali sono dovuti gli interessi (da calcolarsi a decorrere dal 1° agosto 2017). In caso di pagamento rateale, il 70% delle somme complessivamente dovute deve essere versato nel 2017 e il restante 30% nel 2018.

F.A.Q.

Quali sono le somme che rientrano nella definizione agevolata?

La definizione agevolata prevista dal decreto legge n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016 , si applica alle somme riferite ai carichi affidati a Equitalia tra il 2000 e il 2016.
Chi aderisce deve pagare l’importo residuo del debito senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si devono pagare gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.
Equitalia invierà al contribuente, entro il 28 febbraio 2017, una comunicazione per posta ordinaria sulle somme che le sono state affidate entro il 31 dicembre del 2016 e che a tale data non risultano ancora notificate.
Per avere informazioni sugli importi che sono stati affidati a Equitalia nel 2016 è possibile rivolgersi anche allo sportello o accedere all’area riservata sul sito www.gruppoequitalia.it.

Per aderire alla definizione agevolata bisogna fare una richiesta? Entro quando?

Sì, utilizzando il modulo “DA1 – Dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata” disponibile sul sito www.gruppoequitalia.it. e presso tutti gli sportelli di Equitalia. La dichiarazione deve essere presentata entro e non oltre il 31 marzo 2017.

Dove si deve presentare la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata?

Il modulo deve essere consegnato allo sportello, oppure inviato agli indirizzi di posta elettronica (e-mail o pec) riportati nel modulo della dichiarazione e anche sul sito www.gruppoequitalia.it.

Chi ha presentato la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata e vuole integrarla con gli importi affidati a Equitalia nel 2016, può farlo?

Si, è sufficiente presentare, entro il 31 marzo 2017, una nuova dichiarazione utilizzando il modulo “DA1 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata” e indicare solo ed esclusivamente i nuovi carichi che intende definire.

Chi ha un contenzioso con Equitalia può comunque richiedere la definizione agevolata?

Sì, la legge stabilisce che per aderire si debba espressamente dichiarare di rinunciare a eventuali contenziosi relativi alle cartelle interessate dalla definizione agevolata.

Chi ha già un piano di rateizzazione in corso, può comunque aderire alle agevolazioni previste dalla Legge?

Sì, ma deve pagare, relativamente ai piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016, le rate con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016.

Equitalia quando comunicherà le somme da pagare e le relative scadenze?

Entro il 31 maggio 2017 Equitalia comunicherà l’ammontare complessivo della somma dovuta, la scadenza delle eventuali rate, inviando i relativi bollettini di pagamento.

Si paga in un’unica soluzione o anche in più rate?

Si può pagare con i bollettini RAV precompilati inviati da Equitalia, nel numero di rate richieste con il modello di dichiarazione (da 1 rata fino a un massimo di 5), rispettando le date di scadenza riportate sulla comunicazione. In caso di pagamento in un’unica rata, la scadenza è fissata nel mese di luglio 2017.

Come e dove si può pagare?

Si può pagare con la domiciliazione bancaria (se richiesto nel modello di dichiarazione), oppure in banca, anche con il proprio home banking, agli uffici postali, nei tabaccai, tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul sito www.gruppoequitalia.it, con la App Equiclick o direttamente agli sportelli di Equitalia.

Cosa succede se non si paga o si paga in ritardo una rata del piano di definizione agevolata?

Chi non paga anche solo una rata, oppure lo fa in misura ridotta o in ritardo, perde i benefici della definizione agevolata previsti dalla legge. Gli eventuali versamenti effettuati saranno comunque acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.