ESAZIONE DIRITTO ANNUALE 2016

da | Mag 25, 2016 | Imprese

Le Camere di Commercio informano tutte le imprese iscritte o annotate al Registro delle imprese e i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA) sui termini, modalità e misure del versamento del Diritto Annuale 2016 secondo quanto indicato nell’allegata informativa.
Da quest’anno e’ disponibile un nuovo sito tematico, da utilizzare per il calcolo del diritto dovuto dall’impresa (http://dirittoannuale.camcom.it)

DI COSA SI TRATTA

Il diritto annuale è il tributo dovuto ad ogni singola Camera di Commercio da ogni impresa iscritta o annotata nel Registro delle imprese, e da ogni soggetto iscritto nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative, REA (a norma dell’articolo 18, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 come modificato dall’articolo 1, comma 19, del D.lgs. 15 febbraio 2010, n.23) per le finalità previste dall’articolo 18 della stessa legge n. 580/1993 e successive modifiche.

SOGGETTI OBBLIGATI

Sono tenuti al pagamento del diritto annuale:

  • le imprese individuali;
  • le società semplici;
  • le società commerciali;
  • le cooperative e le società di mutuo soccorso;
  • i consorzi e le società consortili;
  • gli enti pubblici economici;
  • le aziende speciali ed i consorzi tra enti territoriali;
  • i GEIE (Gruppi economici di interesse europeo);
  • società tra avvocati D.Lgs. 96/2001

iscritte o annotate nel Registro Imprese al 1º gennaio di ogni anno, ovvero iscritte o annotate nel corso dell’anno anche solo per una frazione di esso.

Le imprese devono inoltre pagare un diritto annuale per ognuna delle unità locali o sedi secondarie iscritte nel Registro Imprese.

A partire dal 2011 sono tenuti al pagamento del diritto annuale anche i soggetti già iscritti al R.E.A. o che richiedono l’iscrizione nel corso dell’anno.

IMPRESE CHE PAGANO IN BASE AL FATTURATO

Le società e gli altri soggetti collettivi risultanti come iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, al 1º gennaio, come nella fattispecie:

  • Società tra professionisti previste dalla L. 183/2011
  • Società in nome collettivo
  • Società in accomandita semplice
  • Società di capitali
  • Società cooperative
  • Società di mutuo soccorso
  • Consorzi con attività esterna
  • Enti economici pubblici e privati
  • Aziende speciali e consorzi previsti dalla legge 267/2000
  • G.E.I.E. – Gruppo Europeo di Interesse economico

devono calcolare il diritto in base al fatturato conseguito nell’esercizio precedente (vedi modello IRAP), sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione, secondo la tabella sotto riportata:

SCAGLIONI DI FATTURATO ALIQUOTE
da euro a euro
0,00 100.000,00 200,00 (importo fisso)
oltre 100.000,00 250.000,00 0,015%
oltre 250.000,00 500.000,00 0,013%
oltre 500.000,00 1.000.000,00 0,010%
oltre 1.000.000,00 10.000.000,00 0,009%
oltre 10.000.000,00 35.000.000,00 0,005%
oltre 35.000.000,00 50.000.000,00 0,003%
oltre 50.000.000,00 0,001% (fino a un massimo di € 40.000,00)
Unità 20% del diritto dovuto per la sede fino ad un massimo di € 200,00

Tutte le imprese che determinano il diritto annuale sulla base del fatturato devono calcolare il diritto sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione di fatturato con arrotondamento matematico al 5º decimale.

Si rammenta che la misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato è soggetta alla riduzione complessiva del 40%, con la conseguenza che per le imprese che fatturano fino a 100.000,00 euro, l’importo del diritto annuale da versare è pari a €120,00.

IMPORTI DEL DIRITTO IN CIFRA FISSA

Nel caso di:

  • impresa individuale iscritta nella sezione speciale del Registro delle imprese
  • impresa individuale (imprenditore commerciale) iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle imprese
  • soggetto collettivo iscritto solo al REA (fondazioni, associazioni…)
  • persona fisica iscritta al REA (agenti e rappresentanti, mediatori, spedizionieri)
  • società semplice iscritta nella sezione speciale “società semplice” del Registro delle Imprese,
  • società semplice iscritta nella sezione speciale “società semplice” e “impresa agricola” del Registro delle imprese
  • società tra avvocati ai sensi del D.Lgs. n. 96/2001
  • impresa con sede principale all’estero che ha aperto unità locali o sedi secondarie in Italia

l’importo dovuto è in cifra fissa e stabilito dal Ministero.

Le misure fisse del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1º gennaio 2016, già ridotte del 40%, sono le seguenti:

Imprese che pagano in misura fissa importi 2016
Sede Unità
Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) €52,80 €10,56
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria €120,00 €24,00
Imprese che in via transitoria pagano in misura fissa importi 2016
Sede Unità
Società semplici non agricole €120,00 €24,00
Società semplici agricole €60,00 €12,00
Società tra avvocati previste dal D.lgs. N. 96/2001 €120,00 €24,00
Soggetti iscritti al REA €18,00
Imprese con sede principale all’estero importi 2016
Sede Unità
Per ciascuna unità locale/sede secondaria €66,00

TERMINI E MODALITÀ DI VERSAMENTO

La scadenza per pagare il diritto è il 16 giugno; se tale data coincide con il sabato o un giorno festivo, è prorogata al primo giorno lavorativo successivo

Il versamento del diritto deve essere eseguito in unica soluzione tramite il modello di pagamento F24 con modalità telematica entro il 16 giugno; l’utilizzo del modello F24 consente di compensare il diritto nel caso in cui si vantino crediti per altri tributi e/o contributi.

Per le società di capitali la data di scadenza del pagamento varia a seconda della chiusura dell’esercizio e dell’approvazione del bilancio. La regola generale è che il diritto venga pagato entro il termine previsto per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi (art.37 D.L. 223/2006 convertito in L. 248/2006).

Se si paga entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto, occorre sempre maggiorare il versamento dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo; in questo caso sarà sufficiente compilare un unico rigo sommando l’importo del diritto e della maggiorazione.

Oltre tale termine, si può ancora sanare spontaneamente la violazione beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili, avvalendosi del cosiddetto ravvedimento operoso entro un anno dalla scadenza del termine. In caso di mancato rispetto dei termini, sarà applicata una sanzione amministrativa, variabile dal 10% al 100% dell’ammontare del diritto dovuto, ai sensi del D.M. n. 54/2005.

TERMINI DI VERSAMENTO PER SOCIETÀ DI CAPITALI

Le società di capitali:

  • con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che approvano il bilancio entro i quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, devono versare la prima rata d’acconto delle imposte sui redditi, e dunque anche il diritto annuale, entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta;
  • con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che approvano il bilancio oltre i quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, devono versare la prima rata d’acconto delle imposte sui redditi, e dunque anche il diritto annuale, entro il giorno 16 del settimo mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio;
  • con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare che approvano il bilancio entro i quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, devono versare la prima rata d’acconto delle imposte sui redditi, e dunque anche il diritto annuale, entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta;
  • con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare che approvano il bilancio oltre i quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio devono versare la prima rata d’acconto delle imposte sui redditi, e dunque anche il diritto annuale, entro il giorno 16 del settimo mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio;
  • se il bilancio non è approvato nel termine stabilito il versamento è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.

Se il pagamento non viene eseguito nei termini suddetti, si può ancora sanare spontaneamente la violazione beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili, avvalendosi del c.d. ravvedimento operoso.

Diversamente sarà applicata una sanzione amministrativa, variabile dal 30% al 100% dell’ammontare del diritto dovuto, ai sensi del D.Lgs. 472/97 e del Decreto 27 gennaio 2005, n. 54.