Adempimenti per assumere colf e badanti

da | Mag 29, 2012 | Primo Piano | 0 commenti

Guida per l’assunzione di colf e badanti e altre informazioni fiscali utili.

ADEMPIMENTI PRELIMINARI PRIMA DELL’ASSUNZIONE.

Per gli adempimenti preliminari che precedono l’assunzione dobbiamo distinguere sulla base della diversa provenienza ed età del lavoratore.

Caso 1) LAVORATORI ITALIANI O DI PAESI DELL’UNIONE EUROPEA.

Per il datore di lavoro: nessun adempimento preliminare, per cui il datore di lavoro procede direttamente alla assunzione del lavoratore domestico dopo aver concordato gli aspetti fondamentali del rapporto di lavoro, come l’orario, la retribuzione etcc..

Per il lavoratore: è neccessario il codice fiscale o tessera sanitaria e documento di identità. Non è neccessario essere iscritti nelle liste del collocamento.  Se il lavoratore domestico è minorenne (età minima 16 anni) occorrono:

– certificato di idoneità al lavoro (in seguito ad una visita medica a carico del datore di lavoro, rilasciato dall’Ufficiale sanitario dell’Asl)
– la dichiarazione dei genitori o di chi esercita la potestà familiare, vidimata dal Sindaco del Comune di residenza, con cui si acconsente che il lavoratore minorenne viva presso la famiglia del datore di lavoro o, in alternativa, per i minori ad ore, l’autorizzazione scritta di chi esercita la patria potestà.


Caso 2) LAVORATORI EXTRACOMUNITARI

QUI BISOGNA DISTINGUERE TRA

Caso 2A) Il lavoratore risiede già in Italia

Per il datore di lavoro: bisogna stipulare un contratto di soggiorno per il lavoro seguendo questi passaggi:
– Compilare il modulo Q per il contratto di soggiorno di lavoro, scaricabile dal nostro sito qui.
– inviare con raccomandata A/R allo sportello unico per l’immigrazione della Prefettura di residenza l’originale del contratto di soggiorno (Modello Q) con allegata una copia del proprio documento di identità.
– Consegnare al lavoratore straniero una copia del contratto di soggiorno e della ricevuta postale di ritorno, timbrata dallo Sportello Unico. Sulla ricevuta postale è necessario indicare cognome e nome del lavoratore con il quale è stato stipulato il contratto di soggiorno.

Per il lavoratore:
– Essere in possesso di un permesso di soggiorno valido per lo svolgimento di un’attività lavorativa;
– Compilare insieme al datore di lavoro, il modulo Q per il contratto di soggiorno per lavoro.

Caso 2B) Il lavoratore non risiede in Italia
In questo caso seguite le istruzioni presenti nel sito dell’inps.

ELEMENTI UTILI PER LA COMPILAZIONE DEL CONTRATTO DI ASSUNZIONE.

Ricordatevi sempre di contrattare gli elementi utili per la redazione del contratto:
* Mansioni richieste nel contratto (colf o badante)
* Data di inizio del rapporto di lavoro ed eventuale data di termine.
* Retribuzione mensile/oraria stabilita tra le parti (fate attenzione ai minimi contrattuali previsti dalla legislazione in tema di colf e badanti, reperibile presso il sito dell’inps)
* Orario di lavoro giornaliero, in rispetto alle norme contrattuali
* Orario lavorativo settimanale, in rispetto alle norme contrattuali
* Convivenza o non convivenza.
* Presenza di indennità aggiuntive quali il vitto e l’alloggio.
* Periodo di ferie stabilito tra le parti

A questo punto si compila il contratto di assunzione tra le parti e lo si firma. (Ricordiamo che se il lavoratore è extracomunitario è neccessario il modello Q)
In seguito occorre comunicare l’assunzione all’inps tramite un apposito modello che vediamo di seguito. A questo proposito ricordiamo che:
1) La comunicazione di assunzione è sempre obbligatoria, qualunque sia la durata del lavoro
anche se :

* il lavoro è saltuario o discontinuo
* il lavoratore è già assicurato presso un altro datore di lavoro
* il lavoratore è già assicurato per un’altra attivit�
* il lavoratore è di nazionalità straniera
* il lavoratore è titolare di pensione

2) La comunicazione di assunzione, attualmente, deve essere inviata all’INPS di appartenenza del datore di lavoro, secondo una delle seguenti modalità:

* Comunicazione online- tramite il www.inps.it con la compilazione di un modulo online.
* Comunicazione con RACCOMANTATA A/R allegando copia dei documenti di identità del datore di lavoro
* Comunicazione con CONSEGNA A MANO
* Contattando il contact center dell’INPS 803.164 (numero verde dell’inps)

Il modello che andrete a compilare si chiama modello Cold-ASS (Assunzione) scaricabile da qui in formato pdf . Per le variazioni dei dati, ovvero per le comunicazioni di trasformazioni, proroghe e cessazioni  debbono essere inviate all’INPS di competenza del datore di lavoro utilizzando il secondo modello denominato COLD-VAR (Variazione) scaricabile da qui, sempre in formato pdf.
Mentre le comunicazioni di assunzione devono essere fatte entro le 24 ore successive alla data di assunzione, per le comunicazioni di variazione il termine è entro 5 giorni dall’evento.

DOMANDE E RISPOSTE UTILI PER LE COLF E LE BADANTI

In quali casi la colf o la badante deve fare la dichiarazione dei redditi ?

I lavoratori domestici, come altre tipologie di contribuenti, percepiscono somme da soggetti che “non sono sostituti d’imposta”. Ovvero da soggetti che non effettuano trattenute irpef in busta paga.

Infatti, il lavoratore domestico percepisce una retribuzione che è:

  • al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali (i quali vengono versati all’inps)
  • ma al lordo dell’irpef (cioè le tasse che devono essere versate allo stato).

Questo perchè, come detto prima, il loro datore di lavoro non è sostituto d’imposta.
In sostanza, ciò che si riceve in busta paga non è lo stipendio netto, ma è uno stipendio al lordo della tassazione irpef.
Questo è anche il motivo per cui le colf e le badanti, e in generale tutti coloro che percepiscono uno stipendio da chi non è sostituto d’imposta, non possono fare il modello 730 (per il quale è neccessario avere un sostituto d’imposta che effettui le operazioni di conguaglio) ma, nel caso dovessero dichiarare i propri redditi sarebbero obbligati a compilare il modello unico persone fisiche.

In ogni caso, tornando al discorso, la normativa fiscale prevede che per tali lavoratori non vi è l’obbigo di presentazione della dichiarazione dei reddito soltanto se non si supera una soglia stabilita.

Tale soglia và calcolata e non è semplificabile in poche righe, per cui è consigliabile, di volta in volta, andare a verificare se si è sotto la soglia di esenzione o meno.

Una prima regola generale è questa:

Una colf che lavori per 365 giorni l’anno che non superi gli 8000 euro di reddito non è obbligata a compilare la dichiarazione. Questo in virtù della detrazione per lavoro dipendente che viene riconosciuta in misura fissa di 1840 euro e che consente di non avere debito irpef.
Infatti, se moltiplichiamo 8000 euro per la prima aliquota del 23% otteniamo esattamente 1840 euro di debito irpef, che però sono scontati grazie alla detrazione di lavoro dipendente; per cui alla fine non si deve nulla allo stato.

Questo è il caso base, in cui una colf lavori 365 giorni l’anno e non superi la soglia degli 8000 euro.
Può accadere, però, che i giorni lavorativi siano inferiori a 365. E poichè le detrazioni sono rapportate ai giorni, un rapporto di lavoro inferiore ai 365 giorni l’anno diminuirebbe l’importo della detrazione e genererebbe un debito irpef verso lo stato.
In questo caso, la colf sarebbe costretta a compilare il modello unico per versare il debito erariale.

Si capisce, da questa breve e sintetica descrizione, che non esiste un caso unico capace di descrivere sinteticamente tutte le fattispecie possibili.
Ogni caso và considerato a sè, fatti gli opportuni calcoli e visti gli eventuali obblighi dichiarativi.
L’unico caso sicuro è quello citato all’inizio, di una colf che lavori 365 giorni l’anno e che percepisca un reddito inferiore agli 8000 euro.

Per verificare al meglio ogni singolo caso è bene rivolgersi ad un Centro di Assistenza Fiscale muniti della seguente documentazione:

  • Modello Cud. Ricordiamo che il Contratto Collettivo Nazionale del lavoro domestico prevede che “Il datore di lavoro, a richiesta del lavoratore, è tenuto a rilasciare una dichiarazione dalla quale risulti l’ammontare complessivo delle somme erogate nell’anno”. Il datore di lavoro è obbligato, quindi, qualora la lavoratrice lo richieda, a fare questa dichiarazione nella quale venga specificato la retribuzione annuale corrisposta. In alternativa, se non si ha ricevuto una dichiarazione dal datore di lavoro con la sintesi delle retribuzioni percepite, si deve sommare tutte le retribuzioni percepite nel corso del precedente anno. Quindi sono neccessarie copie delle buste paga percepite.
  • Codice fiscale o tessera sanitaria della lavoratrice, dell’eventuale coniuge e figli a carico.
  • Eventuali spese sanitarie sostenute (visite specialistiche , farmaci ecc.).

 

Attraverso una analisi della documentazione si sarà in grado di stabilire se si è obbligati o meno alla presentazione della dichiarazione e a pagare le tasse (IRPEF) in proporzione al reddito guadagnato nell’anno.

Una colf o una badante ha diritto al trattamento di fine rapporto (TFR)?

Uno dei dubbi che spesso si leggono in rete o si sentono da questa tipologia di lavoratori è se essi abbiano diritto al Tfr in caso di licenziamento o di dimissioni della lavoratrice. La risposta è affermativa. Ovvero, qualunque sia il motivo che ha portato alla cessazione del rapporto (licenziamento della colf o dimissioni volontarie) la stessa ha diritto a percepire il cosidetto trattamento di fine rapporto o TFR.

Come si calcola il Tfr nel caso di colf e badanti? Semplice; occorre sempre prendere in considerazione la retribuzione mensile percepita, la tredicesima e, nel caso in cui la colf o la badante mangi e dorma nell’abitazione del datore di lavoro, occorre anche prendere in considerazione l’indennità sostitutiva del vitto e dell’allogio.

Ogni quanto può essere richiesta l’anticipazione sul Tfr?

La colf o la badante può richiedere l’anticipazione sul tfr per non più di una volta all’anno e nella misura massima del 70% di quanto maturato fino al momento della richiesta. Si ricorda che, in caso di decesso della dipendente le indennità spettanti per il tfr non andranno perse. Infatti le stesse indennità potranno essere richieste e andranno naturalmente corrisposte al coniuge, al figlio, se vivevano a carico della lavoratrice, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado.

Sono previsti salari maggiori per gli straordinari delle colf e delle badandi?

Certo, sono previsti degli aumenti di salario per gli straordinari, poichè gli stessi aumenti sono previsti dal contratto collettivo di lavoro.

Nello specifico, l’articolo 16 regola il lavoro straordinario e lo stesso prevvede che la retribuzione globale oraria sia maggiorata secondo diverse percentuali che dipendono dall’ora in cui vengono fatti gli straordinari.

– dalle ore 6 del mattino alle ore 22 è prevvista una maggiorazione del 25% della retribuzione oraria.

– dalle 22 della sera alle 6 del mattino è prevvista una maggiorazione del 50% della retribuzione oraria.

– se gli straordinari sono svolti di domenica o in altro giorno festivo è previsto un aumento del 60% del salario orario.

– nelle 12 ore di riposo non domenicale è prevvisto un aumento del 40%.

Tuttavia, è bene ricordare che per i lavoratori a ore che dovessero effettuare straordinari compresi tra le ore 6 e le ore 22 della sera si applica una maggiorazione ridotta al 10%.

Si ricorda anche che, salvo i casi di particolare urgenza o necessità, gli straordinari dovranno essere richiesti dal datore di lavoro in anticipo di almeno un giorno.

In caso di malattia il lavoratore ha diritto alla retribuzione? E si si ha diritto al salario, entro quali termini o soglie massime?

La disciplina del contratto collettivo del settore che regola le assenze per malattia e la retribuzione da concedere al lavoratore è prevvista dall art. 26 comma 6. In sostanza, in caso di malattia, la colf o la badante ha il diritto di percepire la retribuzione. Le modalità sono le seguenti:

– diritto alla conservazione del posto

– diritto di percepire metà del salario per i primi tre giorni consecutivi di malattia e il salario intero per il successivi giorni (ovvero dal quarto 4° giorno compreso in poi)

– fino ad un massimo di otto (8) giorni per i lavoratori con una anzianità di servizio fino ai sei mesi

– fino a un massimo di dieci (10) giorni per i lavoratori con una anzianità di servizio tra i sei mesi e i due anni

– fino ad un massimo di quindici (15) giorni per i lavoratori che hanno una anzianità di servizio superiore ai due anni.

Sono una colf e badante. In caso di malattia devo consegnare il certificato medico al mio datore di lavoro?

Questo è un altro quesito che si sente spesso da parte dei lavoratori domestici. In caso di malattia a chi devono consegnare il certificato medico? Hanno l’obbligo di consegnarlo al proprio datore di lavoro o sono esonerati da questo adempimento?

Come alcuni sanno, ma non tutti, dal 13 Settembre 2011 sono entrate in vigNore le nuove disposizione relative al certificato medico online. Nuove modalità di invio telematico dei certificati e nuove regole dunque.

Come per tutti i lavoratori dipendenti anche i lavoratori domestici non dovranno più consegnare copia del certificato medico al proprio datore di lavoro. Dovranno semplicemente limitarsi a comunicare al proprio datore di lavoro la propria assenza dal posto di lavoro per malattia e, in caso il datore di lavoro lo richieda, fornire allo stesso il numero di protocollo del certificato medico inviato online all’inps dal medico che ha redatto il certificato medesimo.

Il datore di lavoro potrà accedere tramite il sito dell’inps al certificato medico online o potrà richiedere informazioni tramite il call center dell’inps, indicando appunto il codice fiscale del proprio lavoratore e il protocollo che lo stesso ha comunicato relativo al proprio certificato.

Quindi, una colf o badante che si assenta dal posto di lavoro per malattia deve sempre farsi dare dal medico che redige il certificato medico il numero di protocollo dello stesso certificato, poichè deve sempre poterlo comunicare al proprio datore di lavoro in caso di richiesta. Senza il protocollo il datore di lavoro non potrà effettuare i propri controlli.

Le colf e le badanti hanno diritto alle vacanze?

Anche questa è una domanda super gettonata da coloro che svolgono o si accingono a svolgere questo mestiere.

La risposta in tema di ferie o vacanze si trova nel contratto colletivo nazionale. E la risposta non poteva che essere affermativa. Infatti, come per tutti i lavoratori, anche per le colf e le badanti è previsto dal contratto collettivo un periodo di riposto o vacanza. I giorni di vacanza o ferie sono in tutto 26 per ogni anni di attività e devono essere continuativi, ovvero non devono essere interrotti da giorni lavorativi. Possono essere eventualemente frazionati in massimo due periodi nell’arco di dodici mesi.

Un caso semplicissimo è quello della signora Isabella che, avendo maturato i suoi 26 giorni di ferie, intenda, per motivi suoi personali, dividersi le vacanze in due trance di 13 giorni ciascuna.

E per le colf e le badanti che non abbiano raggiunto l’anno di servizio spettano comunque delle ferie? E come andrebbero calcolate?

Anche nel caso in cui una lavoratrice non abbia maturato un anno di servizio spettano comunque le ferie. E il calcolo si basa sul seguente principio: 2.16 giorni di vacanza per ogni mese di attività. Per l’attività prestata per periodi pari o superiori ai 15 giorni di calendario si considera un mese intiero. Al contrario, per periodi inferiori ai 15 giorni il mese di lavoro non darà diritto ai 2.16 giorni di vacanza.

Posso richiedere le vacanze in ogni periodo dell’anno?

La risposta a questa domanda è articolata. In linea di principio il datore di lavoro può fissare il periodo delle ferie del proprio collaboratore domestico nel periodo che va da giugno a settembre. Naturalmente compatibilmente con le esigenze proprie e del lavoratore.

Tuttavia sappiamo che i periodi dell’anno non sono tutti uguali, vuoi per cultura vuoi per posizione geografica del lavoratore. Per questo motivo sarebbe sempre meglio definire il periodo di ferie già in sede di redazione del contratto di lavoro. Se la lavoratrice brasiliana o la colf filippina hanno diversi periodi dell’anno per andare in vacanza è bene che le stesse cerchino di definire questo periodo già nella fase contrattuale.

Ricordiamo infine che il diritto alle ferie è irrinunciabile da parte del lavoratore. Lo stesso diritto alle vacanze non può essere sostituito con una indennità in denaro, salvo il caso in cui vi sia risoluzione del contratto e del rapporto di lavoro.

In questo caso, il giorno di ferie avrà un valore in euro. Per trovare questo valore occorre occorre dividere per 26 la retribuzione mensile.

Le colf e le badanti hanno diritto alla tredicesima?

Certo. La tredicesima percepita dalle lavoratrici domestiche è costituita dalla retribuzione più l’eventuale indennità di vitto e allogio. Il diritto a percepire la tredicesima in modo pieni si acquisisce dopo il primo anno completo di lavoro. Tuttavia, per i periodi di lavoro inferiori all’anno la collaboratrice domestica percepirà una tredicesima che sarà costituita da tanti dodicesimi di mensilità quanti sono stati i mesi di lavoro fino a quel momento.

Un altro aspetto importante da ricordare è che la tredicesima matura anche in periodi di malattia, infortunio sul lavoro e maternità. Quindi, ai fini del conteggio del giusto importo da corrispondere come tredicesima occorre conteggiare anche questi eventuali periodi, qualora presenti nell’arco dell’anno di riferimento.

Esempio di calcolo della tredicesima per le colf e le badanti.

La signorina Clara percepisce una paga mensile di 800 euro e una indennità di vitto e allogio di 100 euro. La stessa è stata assunta in data 1 settembre. In tal caso la tredicesima sarà data dal seguente calcolo:

800 + 100 * (4/12)

Un altro esempio di calcolo della tredicesima è quello relativo alla signora Alda che è stata assunta per sole 10 ore settimanali. La paga oraria è di 10 euro ed è stata assunta il 1 gennaio. Il calcolo è il seguente:

10 euro * 10 ore settimanali = 100 euro.

paga annua = 100 euro * 52 settimane 5200 euro

tredicesima = 5200 euro / 12 mesi

Quando il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione di assunzione?

Come sappiamo, ormai le comunicazioni di assunzione, trasformazione e proroga e infine cessazione del rapporto di lavoro sono svolte in modo telematico o personalmente o attraverso gli intermediari abilitati presso l’inps.

La comunicazione di assunzione fa effettuata il giorno precedente l’inizio del lavoro mentre quella di variazione (si pensi ad una modifica degli orari di lavoro, una variazione della residenza, del tipo di inquadramento contrattuale ecc ecc) e quelle di cessazione vanno inviate online all’inps entro cinque (5) giorni dalla data dell’evento. .

A quali sanzioni incorro se ometto o tardo il versamento dei contributi previdenziali?

Chi salta l’appuntamento con il versamento dei contributi che, ricordiamo, si calcolano sulla paga effettiva, compresa la tredicesima e sono deducibili dal reddito, va incontro ad una sanzione da parte dell’inps. La sanzione è calcolata sulla base di una aliquota del 30% su base annua da applicare all’importo evaso nel trimestre.

Se il datore di lavoro dovesse versare i contributi in ritardo ma entro i 12 mesi dal termine stabilito e prima di ricevere contestazioni o richieste di pagamento da parte degli organi preposti al controllo si incorre in una sanzione pecunaria al tasso vigente alla data del pagamento con un massimo del 40% sull’importo dovuto nel trimestre o sulla cifra residua da pagare.

I versamenti dei contributi da parte del datore di lavoro sono sempre dovuti? Oppure esistono periodi che non devono essere calcolati ai fini degli importi da versare all’inps?

Di fatto ci sono dei casi in cui il pagamento all’inps dei contributi si sospende. Il datore di lavoro deve sapere che non è obbligato a versare i contributi nei seguenti periodi: quando non vi è pagamento della retribuzione; questo è il caso di permessi non retribuiti o nei casi di malattia che eccede quella retribuita, nel caso di maternità obbligatoria, interdizione anticipata, infortunio (ad eccezione dei primi tre giorni di assenza).

In caso di maternità obbligatoria per una colf o badante, chi paga i contributi? il datore di lavoro o l’inps?

In questo caso, per tutto il periodo di maternità obbligatoria, dall’inizio della gravidanza fino alla fine del periodo di maternità (cinque mesi) sarà l’inps e non la famiglia o il datore di lavoro a sostenere gli oneri contributivi e la retribuzione.

Sarà l’inps che erogherà una indennità pari all’80% della retribuzione media giornaliera e al 30% nei mesi di astensione facoltativa.

Il lavoratore domestico ha diritto agli assegni familiari?

Il lavoratore domestico, a determinate condizioni di reddito, ha il diritto di richiedere all’inps gli assegni per il nucleo familiare.

La domanda per gli assegni familiari all’inps si esegue con il modello ANF/prest cod sr32 (presente nella sezione moduli del sito) e va presentata direttamente all’inps stesso. Lo stesso modello può essere inviato per posta.

Per i periodi pregressi va compilato un modello per ogni anni di riferimento.