ASSEGNO DI INCLUSIONE

da | Mag 11, 2023 | Fiscale

La misura che sostituirà il reddito di cittadinanza nel 2024, detta ASSEGNO DI INCLUSIONE, dopo le varie formulazioni proposte nei giorni scorsi, è definitivamente entrata nel decreto legge 48-2023 pubblicato in Gazzetta.

Si prevedono in realtà 2 diversi strumenti di sostegno contro la povertà e l’esclusione sociale, con platee e orizzonte temporale diversi ovvero:

1. il nuovo” Assegno di inclusione” in vigore da gennaio 2024 ( non inferiore a 480 euro mensili) per i nuclei con componenti “fragili” e con impostazione molto simile a quella del vecchio RDC.

2. una misura temporanea “Supporto per la formazione e il lavoro ” (350 euro) per chi oggi percepisce il Reddito di cittadinanza (che cessa a settembre 2023) ma non rientra nelle categorie svantaggiate citate sopra, con durata massima 12 mesi.

Vediamo di seguito qualche dettaglio in più in particolare sull’Assegno di inclusione: i requisiti e le modalità di fruizione.

Il contributo economico dell’Assegno di inclusione consisterà in una

• integrazione al reddito fino a 6mila euro l’anno ( innalzate A7560 nel caso tutti i componenti abbiano almeno 67 anni oppure in presenza di disabili gravi) – moltiplicato per la scala di equivalenza sulla base dei componenti, con importo minimo pari a 480 euro e

• integrazione per l’affitto fino a un massimo di 3360 euro annui o pari a 1800 euro per nuclei composti da over 67 o con disabili gravi o non autosufficienti

L’assegno di inclusione durerà 18 mesi con stop di 1 mese e possibili rinnovi per ulteriori 12 mesi sempre con 1 mese di stop.

In caso di avvio di attività di lavoro l’assegno sarà cumulabile con i relativi redditi fino a 3000 euro annui, che andranno comunicati all’INPS.

Per i primi due mesi di variazione del reddito l’assegno è comunque garantito.

Il nuovo assegno di inclusione 2024 come detto è riservato ai nuclei familiari in cui sia presente un minore o una persona oltre 60 anni o con disabilità.

Potranno ottenerlo

• cittadini italiani

• cittadini europei o loro familiari

• cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, residenti in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo

La famiglia dovrà avere un Isee non superiore a 9.360 euro ( come per il Reddito di cittadinanza ) – moltiplicati per il coefficiente della scala di equivalenza, con inoltre

• reddito familiare inferiore 6mila euro annui maggiorato sulla base del numero di componenti in particolare disabili

• con possesso di auto oltre 1600 cc o moto oltre 250 cc ., o barche

• immobile prima casa non superiore a 150mila euro ai fini IMU

• altri immobili non superiori a 30mila euro ai fini ISEE

L’assegno sarà compatibile con la percezione di NASPI, DISCOLL, Disoccupazione agricola

Come per il reddito di cittadinanza, restano gli sgravi per i datori di lavoro che assumano i percettori di Assegno di inclusione e le agenzie per il lavoro che facciano da tramite e un contributo aggiuntivo per il beneficiario che intraprenda una attività lavorativa autonoma .

Il decreto prevede in particolare:

• un esonero contributivo totale del 100% (fino a 8mila euro l’anno) per i datori di lavoro privati per 24 mesi per contratti a tempo indeterminato

• ridotto del 50% per contratti a termine o stagionali per 12 mesi,

È previsto anche un incentivo del 30% per l’eventuale intervento delle agenzie per il lavoro per ogni assunzione di percettori di assegno di inclusione o supporto per il lavoro e un incentivo del 60% per la mediazione da parte di enti autorizzati e enti del terzo settore in caso di assunzione di persone con disabilità.

Per i casi in cui il percettore avvii una attività di lavoro autonomo o di impresa o si associ a una cooperativa può richiedere un beneficio aggiuntivo di 6 mensilità dell’assegno (max 3mila euro). Le modalità di richeista aranno stabilite da un prossimo decreto del Ministero del lavoro .

Come per il RDC i componenti del nucleo che percepisce l’assegno di inclusione che siano disoccupati, maggiorenni , non impegnati in corsi di studi devono intraprendere il percorso di inserimento lavorativo previa registrazione al SIISL nuovo sistema informativo per l’ inclusione sociale e lavorativa che trasmette i dati dal competente Centro per l’Impiego.

Sono esonerati

• over 60,

• disabili

• soggetti con patologie oncologiche

• componenti con carichi di cura (figli sotto i tre anni o disabili in condizioni di gravità).

L’assegno decade in caso di rifiuto della prima offerta di lavoro congrua cioè:

• contratto o a tempo indeterminato senza limiti di distanza a tempo pieno o almeno part time per almeno il 60% con stipendio previsto dal ccnl

• contratto a tempo determinato entro 80 km dalla residenza .

L’assegno si sospende per il periodo di eventuali contratti di lavoro fino a 6 mesi e riprende al termine.

Chiunque per ottenere indebitamente l’Assegno di inclusione rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni.

L’omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attivita’ irregolari, e di altre informazioni dovute e rilevanti e’ punita con la reclusione da uno a tre anni.