Il bonus natalizio da 100 euro per i lavoratori dipendenti con figli a basso reddito è ormai certo.
Vediamo piu in dettaglio di cosa si tratta e il testo della proposta, che deve comunque essere vagliata sia in commissione che in Aula.
Il Consiglio dei ministri aveva approvato il 30 aprile scorso , in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della legge delega sulla riforma fiscale, con una ampia revisione del regime impositivo dei redditi
Il Governo grazie all’andamento positivo delle entrate, ha dunque deciso di provvedere con l’erogazione del Bonus 100 euro nelle tredicesime di dicembre.
Dal punto di vista normativo è stato previsto di inserire un emendamento nel Decreto Legge Omnibus, attualmente in corso di conversione in legge e in discussione presso le commissioni Bilancio e Finanze del Senato. La conversione è prevista entro il prossimo 8 ottobre.
In sintesi, l’emendamento governativo introduce il Bonus Natale come misura temporanea per i lavoratori dipendenti, in attesa dell’entrata in vigore di un nuovo regime fiscale nel 2024.
Per ricevere l’indennità, il lavoratore deve soddisfare contemporaneamente le seguenti condizioni:
- Reddito massimo di 28.000 euro
- Famiglia a carico: cioè il lavoratore deve avere il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio a carico, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato; oppure almeno un figlio a carico se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli oppure se la coppia è separata effettivamente e legalmente
- l’imposta lorda sul reddito del lavoro deve essere superiore all’importo della detrazione spettante.
L’indennità da 100 euro è proporzionata al periodo di effettivo lavoro nel corso dell’anno.
Per calcolare il reddito complessivo ai fini di questo beneficio:
- Si considerano anche i redditi agevolati previsti da specifiche normative.
- Si esclude il reddito della casa principale e delle sue pertinenze.
Per completezza riportiamo anche il testo dell’emendamento
Art. 2-bis. (Disposizioni in materia di benefici corrisposti ai lavoratori dipendenti)
1. Nelle more dell’introduzione del regime fiscale sostitutivo previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera a), n. 2.4), della legge 9 agosto 2023, n. 111, per l’anno 2024 è erogata un’indennità, di importo pari a 100 euro, ai lavoratori dipendenti per i quali ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) il lavoratore ha un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
b) il lavoratore ha il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, oppure ha almeno un figlio che si trova in tali condizioni e per il quale sussistano anche le circostanze previste dall’articolo 12, comma 1, lettera c), decimo periodo, dello stesso testo unico delle imposte sui redditi;
c) l’imposta lorda determinata sui redditi di cui all’articolo 49 del citato testo unico delle imposte sui redditi, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del medesimo articolo, percepiti dal lavoratore, è di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi.
2. L’indennità di cui al comma 1, che non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore dipendente, è rapportata al periodo di lavoro.
3. Ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui al comma 1, lettera a), rileva anche la quota esente dei redditi agevolati ai sensi dell’articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dell’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, dell’articolo 5, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell’articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209. Il medesimo reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis, del citato testo unico delle imposte sui redditi.
4. I sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono l’indennità di cui al comma 1 unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto di avervi diritto indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli, e verificano in sede di conguaglio la spettanza della stessa. Qualora in tale sede l’indennità si riveli non spettante, i medesimi sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo. I sostituti d’imposta compensano il credito maturato ai sensi del comma 1 mediante compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga dell’indennità.
5. L’indennità di cui al comma 1 è rideterminata nella dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente, ed è riconosciuta anche qualora non sia stata erogata dal sostituto d’imposta ovvero se le remunerazioni percepite non sono state assoggettate a ritenuta. L’indennità risultante dalla dichiarazione dei redditi è computata nella determinazione del saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Qualora l’indennità erogata dal sostituto d’imposta risulti non spettante o spettante in misura inferiore, il relativo importo è restituito in sede di dichiarazione.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 100,3 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede:
a) quanto a 34 milioni di euro per l’anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell’importo di cui all’articolo 1, comma 185, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
b) quanto a 32,3 milioni di euro per l’anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a 34 milioni di euro per l’anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026 nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2024 (…)
I datori di lavoro (sostituti d’imposta) sono incaricati di erogare l’indennità insieme alla tredicesima, previa richiesta scritta del lavoratore che attesta il diritto al beneficio e fornisce i codici fiscali di coniuge e figli.
In caso di errore, i datori di lavoro possono recuperare l’importo non dovuto, e potranno compensare eventuali crediti.
Se si scopre che l’indennità era stata indebitamente percepita o calcolata in modo errato, questa viene restituita tramite la dichiarazione dei redditi.