Certificazione unica 2023: quando sarà disponibile online e come si ottiene

da | Mar 3, 2023 | Fiscale

Con un comunicato stampa del 1.3.2023 INPS fa sapere che sarà disponibile dal 16 marzo prossimo la Certificazione Unica 2023   relativa a prestazioni erogate dall’INPS (redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di pensione, redditi di lavoro autonomo, redditi di provvigioni prestazioni assistenziali e di sostegno al reddito )

 La Certificazione Unica  INPS  è  visualizzabile,  scaricabile e stampabile con le seguenti modalità:

  • con le proprie credenziali (SPID, CIE o CNS) al “Servizio Certificazione unica 2023 (Cittadino)” sul portale dell’Istituto,
  • con le credenziali personali  tramite App Mobile al servizio  “Certificazione Unica”.
  • I pensionati potranno scaricare e stampare il modello della CU/2023 anche dal servizio on-line “Cedolino pensione”.
  • si può ricevere  tramite patronati, CAF e professionisti abilitati o tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC) richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it allegando una copia del documento di identità del richiedente. In questo caso, la Certificazione Unica sarà inviata dall’INPS direttamente alla casella di posta elettronica utilizzata per la richiesta.

Per i cittadini di oltre 75 anni titolari di indennità di accompagnamento, speciale o di comunicazione, inoltre è attivo il servizio “Sportello Mobile” che prevede l’invio di un’apposita comunicazione, con i recapiti telefonici di un operatore della sede territorialmente competente, per richiedere la spedizione della Certificazione Unica al proprio domicilio.

ATTENZIONE nel caso il contribuente si avvalga della dichiarazione precompilata questo risulterà tra le annotazioni  nella Certificazione Unica, i cui dati vanno utilizzati eventualmente per modificare la precompilata.

Rilascio della Certificazione Unica al soggetto non titolare

La Certificazione Unica 2023 può essere rilasciata anche a persona diversa dal titolare facendo  richiesta ai Patronati, ai Centri di assistenza fiscale, ai professionisti abilitati all’assistenza fiscale  o  attraverso il servizio di posta elettronica ordinaria , sia da persona appositamente delegata sia da parte degli  eredi del soggetto titolare deceduto.

Nel primo caso, la richiesta deve essere corredata dalla delega  e dalla fotocopia del  documento di riconoscimento in corso di validità del delegante e del delegato.

L’intermediario, cui viene presentata la delega, è tenuto a conservare la documentazione per un periodo di tre anni.

Nel secondo caso, in cui la richiesta sia presentata da eredi del titolare della  prestazione,   deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale il  richiedente attesti la propria qualità di erede, unitamente alla fotocopia del proprio  documento di riconoscimento.