Ai sensi dell’art. 10 co. 2 terzo periodo del TUIR, sono deducibili dal reddito complessivo Irpef gli oneri contributivi versati dal datore di lavoro per gli addetti all’assistenza personale o familiare, tra cui quindi anche le c.d. “badanti“, ma anche colf e baby sitter, siano deducibili dal reddito complessivo. La deducibilità avviene all’interno del modello 730 o del modello Redditi P.F. Di seguito andremo ad analizzare in dettaglio le modalità per usufruire dell’agevolazione fiscale.
Addetti Ai Servizi Domestici: L’importo Della Deduzione
La deduzione fiscale legata ai contributi per gli addetti ai servizi domestici spetta al soggetto che risulta aver effettuato i versamenti contributivi. Questo significa che risulteranno deducibili anche i contributi versati qualora il servizio domestico o l’assistenza personale siano effettuati a favore di familiari del datore di lavoro, anche se non risultano essere “fiscalmente a carico“.
L’importo massimo deducibile annualmente è pari a € 1.549,37. Tale importo riguarda esclusivamente la quota dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro, al netto della quota contributiva rimasta a carico dell’addetto ai servizi domestici o collaboratore familiare. Per trovare l’importo deducibile fiscalmente è quindi necessario scorporare dalle ricevute di versamento periodiche la quota contributiva rimasta a carico del collaboratore domestico.
Collaboratori Domestici E Voucher Inps
Possono essere dedotti anche i contributi previdenziali versati alla gestione separata INPS mediante il “Libretto Famiglia” nell’ambito delle prestazioni di lavoro occasionali.
Inoltre, occorre attestare con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo. 47 del DPR n. 445/00, che la documentazione è relativa esclusivamente a prestazioni di lavoro rese da addetti ai servizi domestici.
Documentazione Utile Per La Deduzione Fiscale
Il datore di lavoro, ai fini della deduzione dal reddito imponibile Irpef, è chiamato a conservare le ricevute dei bollettini (c/c o Mav) di versamento effettuati nei confronti dell’Inps e relativi ai contributi previdenziali e assistenziali che devono essere versati con periodicità trimestrale.
Le somme versate sono quindi deducibili secondo il criterio di cassa, ovverosia saranno deducibili:
- I contributi versati a gennaio del periodo di imposta, ma relativi al quarto trimestre dell’anno precedente;
- I contributi versati ad aprile, luglio ed ottobre dell’anno di imposta, relativi ai primi tre trimestri.
Per determinare la quota di contributo deducibile è fondamentale conservare la parte della ricevuta di versamento che contiene le informazioni sul rapporto di lavoro domestico.
Per quanto riguarda, invece, la contribuzione attraverso i suddetti “Libretti famiglia” al fine di attestare il riconoscimento dell’onere il contribuente sarà tenuto a:
- Conservare tutte le ricevute di versamento relative all’acquisto dei buoni lavoro;
- Conservare la copia dei buoni lavoro consegnati al prestatore (procedura con Voucher Inps cartaceo);
- Conservare la documentazione attestante la comunicazione all’Inps dell’avvenuto utilizzo dei buoni lavoro (procedura con Voucher telematico);
Attestare con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445/00 che la documentazione è relativa esclusivamente a prestazioni di lavoro rese da addetti ai servizi domestici.
Compilazione Della Dichiarazione Dei Redditi
I contributi versati per gli addetti ai servizi domestici devono essere indicati nella sezione dedicata agli oneri deducibili dal reddito imponibile Irpef: più precisamente nel rigo E23 del modello 730 oppure nel rigo RP23 del modello Redditi Persone Fisiche, rispettando il limite massimo dell’importo di €. 1.549,37.