Criptovalute – Aspetti fiscali per le persone fisiche

da | Nov 22, 2022 | Fiscale

Le criptovalute rappresentano un’innovazione tecnolo­gica di sicuro rilievo e, in quanto tale, si sono inserite in un contesto di vuoto normativo. Anche dal punto di vi­sta tributario e fiscale non esistono in Italia riferimenti normativi dedicati. Nel corso degli anni sono giunti via via chiarimenti attraverso ciò che emerge dalla giuri­sprudenza e attraverso le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate.

In tale contesto, quindi, riferimento primario è rappre­sentato dalla Risoluzione n. 72/E dell’Agenzia delle En­trate del 16.09.2016. La Risoluzione, oltre a fornire la definizione di criptovalute e a sintetizzare i meccanismi di funzionamento delle criptovalute, sottolinea le 2 ca­ratteristiche principali delle criptovalute:

  • hanno natura digitale e vengono create, memorizzate ed utilizzate su dispositivi elettronici e sono libera­mente accessibili e trasferibili dal titolare senza che intervengano soggetti terzi;
  • il loro funzionamento è basato sull’uso di codici critto­grafici e sulla tecnologia blockchain.

Fondamentalmente le criptovalute possono essere utiliz­zate con 2 diverse finalità:

  • come strumento di pagamento per regolare gli scam­bi;
  • come strumento di investimento.

Nel presente articolo ci vogliamo soffermare sulle attivi­tà svolte da un soggetto privato e non considerando gli aspetti riferiti ai soggetti che operano nell’ambito di atti­vità professionale.

Sulla base degli orientamenti emersi, le cessioni di crip­tovalute debbono essere assimilate alle cessioni di valute estere, e sono quindi disciplinate dall’art. 67, c. 1, lett. c-ter) del Testo Unico delle Imposte sui redditi (TUIR).

Pertanto, le cessioni a pronti di criptovalute, e i relati­vi prelievi, sono considerate imponibili nei casi in cui la giacenza del portafoglio sia superiore a € 51.645,69 per almeno 7 giorni lavorativi continuativi e sono soggette ad imposta sostitutiva del 26%, liquidata nel quadro RT del modello redditi delle persone fisiche.

L’Agenzia delle Entrate ha preso in considerazione an­che la cosiddetta attività di staking. Senza entrare nei tecnicismi, con tale attività un individuo ha la possibi­lità di mettere a disposizione le proprie criptovalute, ad un “nodo validatore”, ottenendo come ricompensa delle criptovalute. Secondo l’Agenzia delle Entrate, la remu­nerazione derivante da tale attività, rappresentata da remunerazioni in criptovaluta percepite dalle persone fi­siche, è riconducibile alle previsioni dall’art. 44, c. 1, lett. h) del TUIR. Sono quindi da considerarsi redditi di ca­pitale e, pertanto, se accreditate da una società italiana, quest’ultima è tenuta ad applicare una ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 26%.

Occorre precisare che le criptovalute detenute in porta­fogli attraverso intermediari non residenti sono anche oggetto di monitoraggio fiscale attraverso la compilazio­ne del quadro RW del modello Redditi persone fisiche, in quanto sono considerate attività finanziarie. Le crip­tovalute non sono tuttavia soggette all’IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero).

ATTENZIONE:

Il consiglio quindi per chi opera in criptovalute, anche in considerazione della continua evoluzione degli aspetti tecnologici e degli aspetti fiscali, è quello di informare il consulente che lo assiste nella predisposizione della dichiarazione dei redditi, per evitare future contestazioni e future sanzioni.