Il 25 marzo 2023 è stato pubblicato in Gazzetta il D.Lgs. 32/2023, anche noto come DAC7. Si tratta di una nuova normativa europea che mira a contrastare l’evasione fiscale legata al commercio online, migliorando la cooperazione amministrativa nel settore fiscale.
Che cosa è DAC7?
La rapidità con cui si è evoluta l’economia digitale e, in particolare, la dimensione transfrontaliera dei servizi forniti dalle multinazionali del web, stabilite in giurisdizioni che spesso non garantiscono un adeguato scambio di informazioni ai fini fiscali, ha generato ingenti perdite di gettito fiscale a gran parte degli Stati membri dell’UE.
Con la DAC7 il legislatore europeo, da un lato, ha deciso di realizzare una maggiore trasparenza dei flussi informativi e, dall’altro, una più efficace collaborazione tra big tech del web e autorità fiscali, inserendo così un ulteriore tassello nel complesso mosaico della cooperazione amministrativa degli Stati membri nell’ambito delle azioni di contrasto alla pianificazione fiscale aggressiva transfrontaliera.
I protagonisti di queste nuove procedure di scambio automatico di informazioni sono i gestori di piattaforme digitali, che dal 1° gennaio 2023 hanno l’obbligo di raccogliere e verificare le informazioni legate ai venditori presenti sulla propria piattaforma. Le informazioni raccolte saranno successivamente utilizzate dalle competenti Autorità per calcolare e verificare il volume di affari generati e favorire l’attività di accertamento fiscale.
Secondo una stima della Commissione europea, questo meccanismo potrà portare ad un recupero di gettito fiscale di circa 30 miliardi di euro in tutta l’Unione europea.
Chi sono i “gestori”?
La Direttiva riporta una definizione piuttosto ampia, individuando i gestori in tutte quelle entità che svolgono attività commerciali nell’UE e che stipulano un contratto con i venditori al fine di mettere a loro disposizione tutta o parte di una piattaforma digitale (solo per citarne alcuni: Vinted, Ebay, Amazon, Airbnb, Onlyfans, Booking). Conseguentemente, per entità devono intendersi persone giuridiche o istituti giuridici quali società di capitali, società di persone, trust o fondazioni.
Vengono ricomprese nell’alveo soggettivo anche le entità che non sono state costituite, né hanno una residenza o una stabile organizzazione ai fini fiscali nell’UE. Nei loro, infatti, confronti è stato introdotto un obbligo di registrazione in uno degli Stati membri.
E i “venditori”?
I venditori si sostanziano negli utenti, persone fisiche o giuridiche, fruitori della piattaforma, che nel periodo oggetto di comunicazione svolgono un’attività rilevante percependone un corrispettivo, indipendentemente dal mercato di sbocco, europeo o internazionale.
Ai sensi della Direttiva, tra le attività rilevanti si annoverano: la locazione di beni immobili, i servizi personali, la vendita di beni, il noleggio di mezzi di trasporto.
Tuttavia, non tutte le attività sono considerate rilevanti. Infatti, i gestori delle piattaforme non sono obbligati a richiedere e condividere i dati degli account venditore che hanno concluso meno di 30 transazioni e per le quali i corrispettivi versati non superano i 2.000 euro.
Altresì, nell’ottica di ridurre oneri eccessivi di compliance per alcune categorie di venditori “professionali” (ad es. catene alberghiere, operatori turistici) sono state previste specifiche soglie di rilevanza che fanno scattare l’obbligo di comunicazione: in particolare, l’obbligo di comunicazione grava su quei gestori la cui piattaforma digitale abbia facilitato più di 2.000 transazioni per l’affitto di immobili in relazione ad una “proprietà inserzionata”.
Inoltre, si segnala che chi effettua vendite online a consumatori finali anche in altri Paesi dell’UE ha l’obbligo di dichiarare e pagare l’IVA nel Paese in cui si trova il consumatore e condividere le informazioni dettagliate sulla relativa attività.
Sono, infine, esclusi dall’ambito di applicazione della Direttiva le entità statali e le entità quotate in un mercato regolamentato di valori mobiliari.
Quali dati vengono comunicati?
Innanzitutto, occorre distinguere tra i dati oggetto di raccolta da parte dei gestori delle piattaforme e i dati che potranno essere oggetto di comunicazione.
In merito ai primi, saranno raccolti i dati di tutti gli account venditore, a prescindere che essi siano persone fisiche o entità giuridiche.
VENDITORE PERSONA FISICA | VENDITORE ENTITÀ GIURIDICA |
a) nome e cognome; b) indirizzo principale; c) eventuale NIF rilasciato al venditore, con l’indicazione del singolo Stato membro di rilascio e, in assenza di NIF, il luogo di nascita del venditore; d) numero di partita IVA del venditore, se disponibile; e) data di nascita. | a) la ragione sociale; b) l’indirizzo principale; c) eventuale NIF rilasciato al venditore, con l’indicazione dello Stato membro di rilascio; d) numero di partita IVA del venditore; e) numero di registrazione dell’attività; f) presenza eventuale di una stabile organizzazione tramite la quale sono svolte attività pertinenti nell’Unione, con l’indicazione dei singoli Stati membri in cui tale stabile organizzazione è ubicata. |
In aggiunta ai dati oggetto di obbligo di raccolta, tra le informazioni oggetto di comunicazione alle Autorità fiscali vi sono anche dati “sensibili”, quali, a titolo esemplificativo, l’identificativo del conto finanziario di accredito e ogni altra informazione di natura finanziaria di cui è in possesso il gestore della piattaforma; il corrispettivo totale versato o accreditato nel corso di ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione; eventuali diritti, commissioni o imposte trattenuti o addebitati dalla piattaforma con obbligo di comunicazione per ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione; in caso di locazione di immobili, se disponibili, i dati catastali e numero dei giorni di locazione di ciascun immobile durante il periodo oggetto di comunicazione.
Ad esempio, Airbnb dovrà segnalare all’Agenzia delle Entrate del Paese in cui ha la sede legale (Irlanda) tutti i dettagli delle locazioni in relazione agli immobili affittati (ad es. dati catastali, giorni di affitto, indirizzo dell’appartamento, importi riscossi). Sarà poi compito dell’Agenzia delle Entrate irlandese provvedere ad inoltrare tali dati all’Agenzia delle Entrate italiana.
Ancora, chi vende un gruppo di prodotti su Vinted, la cui sede legale si trova in Lituania, guadagnando oltre 2.000 euro, deve comunicare i dati alla piattaforma, la quale poi procederà ad inoltrarli all’Agenzia delle Entrate italiana per i controlli anti evasione fiscale. In tal modo, il Fisco italiano, così come quello degli altri Paesi membri, sarà in grado di incrociare le informazioni ricevute con le dichiarazioni fiscali del venditore. Nel caso di mancata corrispondenza tra i dati verrà avviato un accertamento.
Alla luce della natura dei dati oggetto di comunicazione, potrebbero potenzialmente sorgere criticità o interferenze con la normativa sulla privacy. Tuttavia, il legislatore europeo ha espressamente indicato agli Stati membri di garantire il livello massimo di tutela nel trattamento dei dati personali.
La comunicazione dei dati deve essere fatta entro il 31 dicembre del periodo di riferimento. Solo per il 2023, tale termine è stato posticipato al 31 gennaio 2024.
Quali sono le conseguenze per chi non si adegua?
I gestori delle piattaforme ricomprese all’interno dell’ambito applicativo della DAC7 che si sottrarranno agli obblighi previsti potranno vedersi legittimamente sospesa l’attività da parte dello Stato ove prestano i propri servizi.
Inoltre, per evitare un comportamento negligente, è stato previsto un sistema sanzionatorio sia in caso di omessa comunicazione all’Agenzia delle Entrate (da 3.000 a 31.500 euro) sia in caso di informazioni incomplete o inesatte (da 1.000 a 10.500 euro).
Per quanto riguarda il lato del venditore, invece, qualora questi non fornisca le informazioni indicate dopo due solleciti, a seguito della richiesta iniziale da parte del gestore della piattaforma, trascorsi 60 giorni, il gestore potrà chiudere il conto del venditore impedendogli di registrarsi nuovamente oppure potrà trattenere il corrispettivo dovuto al venditore finché questi non fornisca le informazioni richieste.
In conclusione, la DAC7 mira a trasformare le big tech, da principali indiziate di strutture opache e di manovre di elusione fiscale, in veri e propri “collaboratori fiscali”, sostenitori della trasparenza e del fisco, impiegati per sorvegliare l’evasione attraverso le loro stesse piattaforme.