Il 10 marzo 2021 è il termine ultimo per l’invio tardivo entro 90 giorni della dichiarazione 2020 anno imposta 2019.

da | Gen 20, 2021 | Fiscale, Primo Piano

Viene considerata tardiva ma validamente presentata la dichiarazione trasmessa entro 90 giorni dalla scadenza, mentre se viene inviata decorsi 90 giorni, si considera omessa.

Con la newsletter di oggi vediamo insieme quali sono i termini di presentazione e quali sono le sanzioni previste nel caso di dichiarazione tardiva.

Termini

Seguendo una linea temporale, una dichiarazione può essere:

Valida, fino al termine ultimo di presentazione;
Tardiva, se presentata con ritardo non superiore a 90 giorni dall’ordinaria scadenza;
Omessa, se presentata con ritardo superiore a 90 giorni rispetto alla scadenza originaria.

Quest’anno, l’approvazione del decreto Ristori quater ha ufficializzato la proroga al 10 dicembre 2020 (inizialmente era fissata al 30 novembre) della scadenza di presentazione della dichiarazione dei redditi 2020, anno imposta 2019, e del modello Irap 2020.

Quindi, il termine di 90 giorni per la regolarizzazione scadrà il 10 marzo 2021.

Sanzioni

La tardività della presentazione potrà essere sanata, sempre entro il 10 marzo, avvalendosi anche dell’istituto del ravvedimento operoso previsto dall’art. 13 del D. Lgs. 472/97, al fine di beneficiare della riduzione a 1/10 della sanzione dovuta. In tal modo il contribuente sarà tenuto a versare solo € 25,00 per ogni modello dichiarativo omesso.

Utilizzare codice tributo 8911 anno riferimento 2020

Ricapitolando il contribuente deve:

Versare l’imposta (se dovuta) e gli interessi dal giorno della scadenza del mancato versamento;
Versare la sanzione fissa di 250 euro (ridotta a 1/10 con il ravvedimento operoso), tranne nel caso di specifiche irregolarità dichiarative disciplinate dall’articolo 8 dle Dlgs 471/1997;
Versare la sanzione per omesso versamento (se dovuto) ridotta in base al ravvedimento.

Dichiarazione tardiva 2020: termini e sanzioni – Importante La Circolare 42/E del 2016 chiarisce che, sugli eventuali importi non versati, si applica la sanzione per omesso versamento pari al 30% di ogni importo non versato. Resta ferma la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso applicando le riduzioni previste dall’articolo 13 del D.lgs. n. 472 del 1997 a seconda del momento in cui interviene il versamento.