Con l’introduzione dell’IMU si è espressamente previsto che in caso di due abitazioni principali ubicate nello stesso Comune, solo una di esse, a scelta del contribuente, ha diritto all’esenzione.
Questo aspetto è di grande interesse nel caso di coniugi che abitano in due immobili differenti ad esempio per motivi di lavoro.
Già nella Circolare n.3/DF/2012, il MEF specificava che la mancanza di indicazioni legislative in ordine all’ipotesi delle residenze disgiunte dei coniugi in comuni diversi implicasse il raddoppio dell’esenzione, a tutela di esigenze effettive dei contribuenti, quali ad esempio quelle di tipo lavorativo.
Tuttavia, in numerose sentenze la Cassazione ha rigettato tale orientamento affermando che l’esenzione per l’abitazione principale non può mai essere duplicata, neppure in caso di residenza in Comuni diversi.
Con la sentenza n°17408/2021 la Cassazione ha anche affermato cheladdove non sia dimostrato che il nucleo familiare risieda e dimori nello stesso immobile, l’esonero non compete per nessuna unità.
Tuttavia, con l’ordinanza n°17408/2021, la stessa Corte ammette l’esenzione per una abitazione in presenza di dimostrate esigenze professionali.
Ciò premesso, con l’articolo 5 del DL n.146/2021 si è intervenuti, modificando la disposizione in vigore e accomunando la situazione delle due abitazioni principali nello stesso Comune e quella relativa alle abitazioni in Comuni diversi.
Il nuovo articolo stabilisce che, se i componenti del nucleo familiare risiedono in case diverse, l’esclusione dall’assoggettamento al tributo è applicabile soltanto a una di esse, a scelta degli stessi.
Concludendo, un riepilogo di tutto quanto sopra specificato viene fornito durante la scorsa edizione di Telefisco 2022, dove il MEF ha richiamato le istruzioni alla dichiarazione IMU del DM 30 Ottobre 2012 specificando che, qualora i componenti del nucleo familiare dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente in immobili diversi, la scelta dell’abitazione principale deve avvenire in sede dichiarativa.
Nello specifico per l’IMU 2022 la scelta andrà fatta ad cura del proprietario di casa che beneficerà della esenzione entro giugno 2023.
In merito alla compilazione della dichiarazione il contribuente dovrà pertanto barrare il campo 15 relativo all’esenzione e riportare nelle annotazioni la seguente dicitura:
- «Abitazione principale scelta dal nucleo familiare ex art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019».
Secondo il Ministero non possano ravvisarsi ipotesi in cui il Comune sia già in possesso di elementi dai quali evincere l’immobile scelto dai contribuenti con esclusione della validità di scelte rese tacitamente, mediante comportamenti concludenti da parte degli stessi.