IMU 2025: conto alla rovescia per l’acconto di giugno

da | Mag 21, 2025 | Fiscale

Manca meno di un mese alla scadenza dell’acconto IMU 2025, fissata per il 16 giugno. Il pagamento riguarda la prima metà dell’imposta dovuta per l’anno in corso, mentre il saldo finale andrà versato entro il 16 dicembre. Come ormai avviene dal 2014, l’IMU non si applica all’abitazione principale, a meno che non si tratti di immobili di lusso classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9. Sono invece tenuti al versamento i proprietari di immobili diversi dalla prima casa: seconde abitazioni, fabbricati locati o sfitti, immobili commerciali, aree edificabili e terreni.

IMU 2025: le regole dell’acconto

Il calcolo dell’IMU richiede alcuni elementi fondamentali: la rendita catastale dell’immobile, il moltiplicatore previsto per la relativa categoria catastale e l’aliquota stabilita dal Comune. In sede di acconto, salvo che l’Amministrazione comunale abbia già deliberato le nuove aliquote per il 2025, si può procedere in modo semplice versando il 50% dell’imposta calcolata sull’anno precedente.

Per chi è diventato proprietario di un immobile durante il 2025, e non lo possedeva nel 2024, l’IMU andrà calcolata a partire dalla data di acquisizione del bene.

L’imposta si determina applicando l’aliquota comunale alla rendita catastale rivalutata del 5%, moltiplicata per il coefficiente previsto per la tipologia dell’immobile. Una volta calcolato l’importo, i nostri consulenti predisporranno il modello F24 per il pagamento, che verrà poi consegnato al contribuente.

In breve, devono provvedere al pagamento della prima rata IMU i soggetti titolari dei seguenti immobili:

  • abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (incluso il coniuge assegnatario in caso di separazione); 
  • immobili che non rientrano nella definizione di abitazione principale; 
  • aree edificabili; 
  • terreni agricoli. 

Devono inoltre versare l’IMU:

  • i titolari di diritti reali come usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie; 
  • i concessionari di aree appartenenti al demanio; 
  • i soggetti che hanno in locazione finanziaria (leasing) immobili. 

IMU: esenzione per immobili occupati 

Non è dovuta l’IMU sugli immobili occupati, ovvero su quelli che risultano non utilizzabili né disponibili, a condizione che: 

  • sia stata sporta denuncia all’autorità giudiziaria per violazione di domicilio o invasione di edifici o terreni; 
  • oppure sia stata avviata un’azione penale in seguito a occupazione abusiva. 

IMU: doppia esenzione per i coniugi con abitazioni separate 

Le coppie sposate che risiedono in abitazioni diverse possono beneficiare della doppia esenzione IMU, anche se le due case si trovano in Comuni differenti. È necessario, però, che ciascun coniuge utilizzi l’immobile come abitazione principale e vi abbia stabilito la propria residenza e domicilio.

IMU: esenzioni già previste per alcune categorie 

Tra le esclusioni dal pagamento dell’IMU, continuano a rientrare alcune tipologie di immobili e soggetti già esonerati sin dall’introduzione dell’imposta. Si tratta in particolare di: 

  • abitazioni principali e relative pertinenze assegnate ai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa; 
  • alloggi classificati come sociali; 
  • abitazioni assegnate all’ex coniuge in seguito a separazione o divorzio; 
  • immobili posseduti, ma non affittati, dal personale delle Forze armate, di polizia, dei Vigili del fuoco e della carriera prefettizia, senza obbligo di residenza o dimora abituale; 
  • una sola abitazione (non affittata o data in comodato) per i cittadini italiani residenti all’estero iscritti all’AIRE e pensionati nei Paesi di residenza.