ISEE università, come funziona?

da | Ott 8, 2021 | Fiscale

L’ISEE viene ordinariamente calcolato con le regole previste. Cambia, però, in alcuni casi, il nucleo familiare al quale fa riferimento, al fine di ottimizzare la possibilità di accedere ai benefici per chi ne ha realmente bisogno. Per ottenere queste prestazioni è necessario presentare i relativi quadri di riferimento della DSU. 

Le regole per L’ISEE UNIVERSITA’:

Per le agevolazioni relative all’università, dalle borse di studio alla residenza negli alloggi universitari per fuori sede, sono previste regole ad hoc per il calcolo dell’ISEE, volte a consentire un più facile accesso alle agevolazioni.
In linea di principio, comunque, lo studente di età inferiore a 26 anni ai fini ISEE fa sempre parte del nucleo familiare con i genitori, anche in caso di genitori non conviventi, salvo i casi di specifica esclusione, che sono identici a quelli appena visti nel caso di figli minorenni.
È prevista, però, anche la possibilità che lo studente possa essere considerato come nucleo familiare a sé, anche se di età inferiore a 26 anni, quando si verificano contemporaneamente le seguenti situazioni:

-Residenza fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un familiare;
-Presenza di una adeguata capacità di reddito, ossia presenza di redditi da lavoro dipendente o assimilati, fiscalmente dichiarati, non inferiori a 6.500 euro all’anno. Se la situazione di indipendenza economica non sussiste, in caso di genitori separati, o non coniugati non conviventi, l’ISEE dello studente è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della condizione economica del genitore non convivente, come visto nel caso dell’ISEE minorenni.

ISEE per Dottorato di ricerca 

Quando la prestazione universitaria si riferisce, invece, alle borse per i corsi di dottorato di ricerca, è possibile scegliere un nucleo familiare ristretto rispetto a quello ordinario, utilizzando il modulo MB.1rid in sostituzione del modulo MB.1. Il nucleo familiare ristretto è composto dal solo beneficiario (maggiorenne) a prescindere dal fatto che faccia ancora parte del nucleo familiare dei genitori. Se però il beneficiario è coniugato entrano a far parte del nucleo anche coniuge e figli, quando questi sono a carico. 

ISEE Università: domande e risposte 

Mia figlia, studentessa, risiede con il fratello che lavora. Deve presentare il certificato ISEE per le tasse universitarie: deve essere considerata a carico del fratello o di noi genitori? 
-I figli fiscalmente a carico dei genitori, per i quali cioè i genitori indicano la relativa detrazione, fanno sempre parte del nucleo familiare dei genitori anche se residenti altrove. 

 Io e mia figlia siamo italiane residenti all’estero. Mia figlia verrà a studiare all’università in in Italia. Come regolarsi ai fini ISEE? 
-La condizione economica degli studenti i italiani residenti all’estero viene definita attraverso l’Indicatore della situazione economica equivalente all’estero, calcolato come la somma dei redditi percepiti all’estero e del 20 per cento dei patrimoni posseduti all’estero.

 In caso di genitore iscritto all’AIRE con residenza all’estero il reddito va conteggiato ai fini dell’iscrizione all’università del figlio residente in Italia?
-Sì, con il nuovo ISEE entrano a far parte del nucleo familiare anche i genitori residenti all’estero. 

Quali sono i provvedimenti che può prendere l’Università in caso di certificazioni non veritiere? 
-L’Università effettua controlli sulle autocertificazioni ISEE degli studenti attraverso il collegamento con le banche dati dell’Inps e dell’Agenzia delle entrate. Gli studenti le cui dichiarazioni non risultano coerenti con le banche dati, saranno assoggettati a sanzioni penali e pecuniarie; in particolare gli studenti dovranno versare all’Università la misura ordinaria delle tasse di iscrizione prevista per il corso di studio, in quanto ai sensi del d.P.R. 445/2000 avendo presentato una falsa autocertificazione decadono dal beneficio della riduzione delle tasse. A questo si aggiunge una sanzione pari a tre volte la differenza fra quanto pagato e quando dovuto rispetto alla fascia ISEE accertata. Le autocertificazioni non veritiere comportano l’esclusione per il futuro da qualsiasi borsa, beneficio o riduzione concessa dall’Università, anche se connessa con le provvidenze per il diritto allo studio.