La pensione di anzianità per i lavoratori dipendenti e autonomi

È una prestazione economica, a domanda, erogata ai lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (AGO) ed alle forme sostitutive ed integrative, la cui pensione è liquidata con il sistema di calcolo retributivo o misto.

È richiesta la cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa alle dipendenze di terzi alla data di decorrenza della pensione. L’eventuale ripresa dell’attività lavorativa dipendente da parte del lavoratore che consegue la pensione di anzianità non può in alcun caso coincidere con la data di decorrenza del trattamento pensionistico.

N.B.:Non è richiesta la cessazione se all’atto della domanda l’assicurato svolge attività lavorativa autonoma (coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani, commercianti e lavoratori parasubordinati) o attività in qualità di pescatore autonomo.

REQUISITI

Periodo dal 1.1.2008 al 30.6.2009.

La pensione di anzianità può essere concessa con almeno 35 anni di contributi solo se il lavoratore ha maturato anche il requisito anagrafico di:

58 anni di età, se il diritto alla pensione viene perfezionato con la sola contribuzione versata nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti ovvero versata in uno dei Fondi sostitutivi o integrativi;
59 anni di età, se il diritto alla pensione viene perfezionato con la sola contribuzione versata in una delle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi ovvero con contribuzione versata Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e contribuzione versata in una delle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi: in entrambe fattispecie la pensione viene liquidata in una delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

Periodo dal 1.7.2009

È stato introdotto il cosiddetto “sistema delle quote” in base al quale il diritto alla pensione si perfeziona al raggiungimento di una quota data dalla somma tra l’età anagrafica minima richiesta e almeno 35 anni di anzianità contributiva.

I lavoratori dipendenti e iscritti ai fondi pensioni sostitutivi ed integrativi che richiedono la pensione devono essere in possesso di un requisito anagrafico pari ad almeno:

59 anni di età e raggiungere quota 95, nel periodo dall’ 1.7.2009 al 31.12.2010;
60 anni di età e raggiungere quota 96, nel periodo dall’ 1.1.2011 al 31.12.2012;
61 anni di età e raggiungere quota 97, a partire dall’ 1.1.2013.

I lavoratori autonomi che richiedono la pensione devono essere in possesso di un requisito anagrafico pari ad almeno:

60 anni di età e raggiungere quota 96, nel periodo dall’ 1.7.2009 al 31.12.2010;
61 anni di età e raggiungere quota 97, nel periodo dall’ 1.1.2011 al 31.12.2012;
62 anni di età e raggiungere quota 98, a partire dall’ 1.1.2013.

Il requisito minimo contributivo di 35 anni per il raggiungimento della quota deve essere perfezionato escludendo la contribuzione figurativa per disoccupazione ordinaria e malattia.

Si può andare in pensione a prescindere dall’età se si possiede un’anzianità contributiva di almeno 40 anni. In tale ipotesi, se il requisito minimo dei 35 anni di contribuzione effettiva è stato raggiunto, si utilizza anche la contribuzione figurativa per disoccupazione e malattia.

LA DOMANDA

Può essere presentata alla sede Inps, direttamente o tramite uno degli Enti di patronato riconosciuti dalla legge che assistono gratuitamente i lavoratori; ovvero inviata per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Deve essere redatta su apposito modulo a disposizione presso le sedi Inps o gli Enti di patronato o scaricabile dal sito www.inps.it.

N.B A decorrere dal 1° gennaio 2011 è prevista con gradualità – previa emanazione di circolare attuativa – la presentazione della domanda con modalità telematiche

QUANDO SPETTA

Requisiti maturati entro il 31.12.2010

Tutti i lavoratori che raggiungono i requisiti anagrafici e contributivi per il diritto alla pensione di anzianità possono ottenere la liquidazione della pensione nel rispetto delle cosiddette “finestre di accesso”.

Pertanto, i lavoratori che maturano i predetti requisiti nel corso dell’anno 2010 possono accedere alla pensione di anzianità con le seguenti “finestre”:
Con meno di 40 anni di contributi   Decorrenza della pensione
Requisiti maturati entro il  Lavoratori dipendenti  Lavoratori autonomi
30 giugno 2010  1° gennaio 2011  1° luglio 2011
31 dicembre 2010  1° luglio 2011  1° gennaio 2012

Con almeno 40 anni di contributi   Decorrenza della pensione
Requisiti maturati entro il  Lavoratori dipendenti  Lavoratori autonomi
31 marzo 2010  1° luglio 2010 se 57 anni di età entro il 30 giugno  1° ottobre 2010
30 giugno 2010  1° ottobre 2010 se 57 anni di età entro il 30 settembre  1° gennaio 2011
30 settembre 2010  1° gennaio 2011  1° aprile 2011
31 dicembre 2010  1° aprile 2011  1° luglio 2011

Requisiti maturati dopo 31.12.2010

I lavoratori che, a partire dal 1.1.2011, perfezionano i requisiti anagrafici previsti, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a 35 anni (cosiddetto sistema delle “quote”) ovvero che, indipendentemente dall’età, maturano almeno 40 anni di contribuzione possono accedere alla pensione di anzianità con un “differimento” di:

12 mesi dalla data di maturazione dei citati requisiti se la pensione viene liquidata a carico del Fondo Lavoratori Dipendenti e dei fondi pensioni sostitutivi ed integrativi dell’Assicurazione Generale Obbligatoria;
18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti se la prestazione viene viene liquidata in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani e commercianti)

La decorrenza della pensione è fissata dal primo giorno del mese successivo allo scadere dei mesi di differimento previsti.

La previgente disciplina in materia di accesso alla pensione di anzianità (cosiddetto sistema “delle finestre”) continua a trovare applicazione;

per i lavoratori che, in relazione a quanto previsto dal contratto collettivo, hanno comunicato all’azienda di volersi dimettere e che, quindi, erano in “preavviso” alla data del 30 giugno 2010 a condizione che perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi richiesti entro la data di cessione del rapporto di lavoro.
lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento del limite di età

Le disposizioni in materia di decorrenza della pensione di anzianità continuano ad applicarsi, inoltre, nel limite massimo di 10.000 unità, ai lavoratori:

collocati in mobilità “ordinaria” (articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni ed integrazioni) sulla base di accordi sindacali stipulati prima del 30 aprile 2010 a condizione che perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi richiesti per il pensionamento nel periodo di fruizione della relativa indennità;
collocati in mobilità “lunga” (articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni ed integrazioni) sulla base di accordi sindacali stipulati entro il 30 aprile 2010;
titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà dei settori del credito e delle aziende private erogatrici di servizi di pubblica utilità.

QUANTO SPETTA

L’importo della pensione viene determinato con il sistema di calcolo:

retributivo, se il lavoratore può far valere almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995;
misto(una quota calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo) se il lavoratore alla data del 31.12.1995 non può far valere 18 anni di contributi.