Modello 730/2022 in ritardo, cosa devono fare i contribuenti che non hanno inviato la propria dichiarazione dei redditi entro la scadenza passata dello scorso 30 settembre?

da | Ott 3, 2022 | Fiscale

La prima grande scadenza della campagna dichiarativa è ormai alle spalle. Entro lo scorso 30 settembre pensionati, dipendenti e tutti i contribuenti che hanno scelto il modello 730/2022 hanno dovuto procedere all’invio telematico.
Cosa succede ai contribuenti che non hanno rispettato il termine della fine dello scorso mese?
Per chi non è riuscito a inviare il modello 730 c’è ancora la possibilità di utilizzare il Modello Redditi PF/2022.
La dichiarazione è normalmente utilizzata dalle partite IVA e da tutti i contribuenti che non possono optare per il modello 730.
Il termine di invio, in questo caso, è quello del 30 novembre 2022. I contribuenti hanno quindi due ulteriori mesi di tempo per procedere all’inoltro telematico, rimanendo nei termini.

Modello Redditi PF/2022: vantaggi e svantaggi nell’utilizzo del modello dichiarativo
Il principale vantaggio della scelta del modello Redditi PF/2022 risiede nel maggior tempo a disposizione per procedere all’inoltro della dichiarazione.
Superata la scadenza del 30 settembre la scelta è obbligata per molti contribuenti, per altri già lo era.
Le due condizioni che rendono necessario l’utilizzo del modello sono riportate nelle apposite istruzioni per la compilazione. Devono utilizzare il modello Redditi PF:
• i contribuenti che hanno conseguito redditi nell’anno 2021 e non rientrano nei casi di esonero elencati nelle precedenti tabelle;
• i contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita IVA), anche nel caso in cui non abbiano conseguito alcun reddito.
Possono presentare la dichiarazione dei redditi mediante tale modello anche:
• i lavoratori dipendenti che hanno cambiato datore di lavoro e sono in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati (Certificazione Unica 2022), nel caso in cui l’imposta corrispondente al reddito complessivo superi di oltre euro 10,33 il totale delle ritenute subite;
• i lavoratori dipendenti che direttamente dall’INPS o da altri Enti hanno percepito indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute o se non ricorrono le condizioni di esonero indicate nelle precedenti tabelle;
• i lavoratori dipendenti a cui il sostituto d’imposta ha riconosciuto deduzioni dal reddito e/o detrazioni d’imposta non spettanti in tutto o in parte (anche se in possesso di una sola Certificazione Unica 2022);
• i lavoratori dipendenti che hanno percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d’acconto (per esempio collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa);
• i contribuenti che hanno conseguito redditi sui quali l’imposta si applica separatamente;
• i lavoratori dipendenti e/o percettori di redditi a questi assimilati ai quali non sono state trattenute o non sono state trattenute nella misura dovuta le addizionali comunale e regionale all’IRPEF. In tal caso l’obbligo sussiste solo se l’importo dovuto per ciascuna addizionale supera euro 10,33;
• i contribuenti che hanno conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva da indicare nei quadri RT e RM;
• i docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, che hanno percepito compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni e che intendono fruire della tassazione sostitutiva, presentano anche il quadro RM del modello REDDITI Persone Fisiche 2022.
Per tutti i contribuenti obbligati all’utilizzo del modello in questione ci sono, purtroppo, alcuni svantaggi.
– Il primo riguarda i tempi di rimborso di crediti IRPEF: il modo più veloce per ottenere i rimborsi è l’utilizzo del modello 730, se viene utilizzato il modello Redditi PF i contribuenti dovranno attendere per la liquidazione anche più di un anno (salvo il caso in cui non vengano utilizzati i crediti in compensazione con l’imposta dell’anno successivo).
– Il secondo svantaggio risiede nella maggiore complessità della dichiarazione. In molti casi dovranno essere compilati diversi ulteriori quadri e non sempre sarà possibile utilizzare la dichiarazione precompilata senza modifiche. Inoltre, nel caso in cui il contribuente voglia provvedere direttamente all’invio, lo stesso dovrà scaricare l’apposito software messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
– L’ultimo svantaggio è relativo ai casi in cui siano presenti debiti IRPEF. In tali casi i contribuenti dovranno provvedere al pagamento delle somme mediante modello F24. Scegliendo il modello 730, invece, nella maggior parte dei casi gli importi sono addebitati in busta paga.