Wedding; pronte all’uso le regole per accedere al bonus anti-Covid

da | Feb 23, 2022 | Fiscale

Diventano ufficiali, con la pubblicazione del decreto Mise 30 dicembre 2021, sulla GU di sabato 19 febbraio, le regole attuative di accesso ai contributi a fondo perduto previsti dal Dl “Sostegni-bis” (articolo 1-ter) a favore dei settori del wedding, dell’intrattenimento, organizzazione di feste e cerimonie, e del settore hotellerie-restaurant-catering (Horeca), tra i più danneggiati dall’emergenza da Covid-19 e dalle conseguenti misure straordinarie adottate.

Le istanze dovranno essere inviate telematicamente all’Agenzia delle entrate e sarà l’Agenzia stessa ad accreditare la somma attribuita sui conti correnti dei beneficiari.

Il provvedimento, firmato dai ministri dello Sviluppo economico e dell’Economia e Finanze, una volta “confezionato” e inviato alla Corte dei contri, era stato preannunciato da una nota pubblicata sul sito del Mise lo scorso 4 gennaio.

Complessivamente, la “dote” disponibile per il 2021 è pari a 60 milioni di euro di cui:

  • 40 milioni al settore del wedding
  • 10 milioni al settore – diverso dal wedding – dell’intrattenimento, dell’organizzazione di feste e cerimonie
  • 10 milioni al settore dell’Horeca.

Possono richiedere il contributo le imprese, con sede legale o operativa in Italia, che nel 2020 hanno subito una riduzione del fatturato non inferiore al 30% rispetto all’anno precedente. I soggetti costituiti nel 2019 dovranno fare il confronto tra il periodo di operatività di tale anno e lo stesso periodo del 2020. Inoltre, occorre aver registrato un peggioramento del risultato economico d’esercizio pari o superiore alla percentuale definita con decreto del Mef.

Nel dettaglio, l’agevolazione è riservata agli operatori che svolgono una delle attività prevalenti, secondo quanto risulta comunicato all’Agenzia delle entrate con il modello AA7/AA9, individuate nell’allegato al decreto in esame.

In particolare:

  • Per il comparto wedding, le imprese dei codici Ateco indicati nella tabella A dell’allegato, i cui ricavi, nel 2019, sono derivati almeno per il 30% da prodotti o servizi inerenti matrimoni, feste e cerimonie
  • Per il comparto “intrattenimento e organizzazione di feste e cerimonie” il riferimento è ai codici della tabella B
  • Nella tabella C, infine, gli Ateco ammessi riguardanti le attività del settore Horeca.

Modalità di assegnazione del contributo

Le somme attribuite potranno essere utilizzati nei limiti de minimis stabiliti dalla normativa Ue e secondo le deroghe previste dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

Detto ciò, terminata l’istruttoria e la verifica delle istanze, le somme saranno ripartite secondo le seguenti percentuali:

  • il 70% tra tutte le imprese ammesse al beneficio
  • il 20%, in via aggiuntiva rispetto all’assegnazione di cui sopra, tra le imprese ammesse che presentano un ammontare dei ricavi superiore a 100mila euro
  • il restante 10%, sempre in via aggiuntiva rispetto alle assegnazioni precedenti, tra le imprese ammesse con ricavi superiori a 300mila euro.

Gli importi erogati non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette e dell’Irap.

Istanze all’Agenzia delle entrate

Le domanda di accesso al beneficio devono essere inviate esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle entrate e devono contenere l’indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti dall’agevolazione. Ogni operatore può presentare una sola richiesta di contributo.

Termini, contenuti e modalità di trasmissione della domanda saranno definiti con successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. E sarà l’Agenzia ad accreditare sui conti correnti bancari o postali indicati dai richiedenti la sovvenzione riconosciuta.

In attesa del sì della Commissione europea

Il decreto precisa, infine, che l’operatività delle disposizioni in esso contenute, è subordinata all’approvazione della Commissione europea alla luce delle limitazioni previste in tema di aiuti di Stato.

Sarà il Mise a occuparsi della registrazione del regime agevolativo nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, mentre l’Agenzia delle entrate provvederà all’iscrizione, nello stesso Registro, degli aiuti individuali erogati.